La domanda che nessuno si aspetta

Un’indagine interna per sottrazione di dati. La messa in sicurezza è documentata con cura, i valori hash coincidono, la revisione è conclusa. Poi, nel procedimento, arriva una domanda a cui nessuno è preparato: Chi aveva accesso alla piattaforma di revisione durante l’indagine?

Emerge che un superiore gerarchico della persona interessata poteva leggere tutto in qualità di «referente della mandante» – lo stesso superiore il cui ruolo nella vicenda diventerà poi oggetto di discussione. Due revisori esterni avevano ancora un account attivo dopo la fine del progetto. E un account di amministratore era condiviso da tre persone.

Nei dati non è cambiato nulla. Ma la credibilità dell’indagine è compromessa. Una catena di custodia che documenta il percorso dei dati, ma non chi poteva vederli, è chiusa solo a metà.

La seconda metà della catena di custodia

La catena di custodia risponde alla domanda da dove provenga una prova e che sia rimasta invariata. Non appena i dati si trovano su una piattaforma di revisione, si aggiunge una seconda domanda: chi poteva consultarli, commentarli, taggarli, esportarli o cancellarli – e quella persona era autorizzata a farlo?

Per il trattamento delle prove digitali, la norma ISO/IEC 27037 richiede che ogni azione possa essere ricostruita da un terzo qualificato [1]. Questo non vale solo per la messa in sicurezza. Vale altrettanto per la fase in cui decine di persone lavorano con i dati.

L’accesso conta per quattro motivi:

  • Integrità: chi poteva scrivere, taggare o cancellare avrebbe potuto influenzare il risultato.
  • Riservatezza: i dati d’indagine contengono spesso corrispondenza legale, dati di clienti bancari o segreti commerciali. Il segreto professionale e il segreto bancario [2][3] mostrano quanto debba essere ristretta la cerchia delle persone autorizzate.
  • Protezione dei dati: i dati riguardano collaboratori, clienti e terzi – spesso anche dati personali degni di particolare protezione.
  • Indipendenza: chi potrebbe essere a sua volta oggetto dell’indagine non deve poter leggere. Negli studi legali si aggiungono le barriere informative tra mandati.

Il quadro giuridico e normativo

Svizzera: la tracciabilità

In Svizzera sono rilevanti in particolare la legge sulla protezione dei dati e l’ordinanza sulla protezione dei dati. Trattano di una sicurezza dei dati adeguata al rischio e della tracciabilità dei trattamenti, compresa la verbalizzazione [4][5].

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha pubblicato raccomandazioni tecniche sulla verbalizzazione [6]. Sono istruttive per la pratica: anche la semplice lettura dovrebbe essere tracciabile, i log dovrebbero essere conservati separatamente e protetti da manipolazioni, e un concetto di verbalizzazione comprende obiettivi, ruoli e una verifica regolare. Merita attenzione un punto spesso trascurato nella quotidianità delle indagini: i log servono alla tracciabilità, non alla sorveglianza del comportamento delle persone che lavorano con i dati [6].

Quali obblighi valgano nel suo caso concreto lo valuta il suo studio legale.

Internazionale: l’accesso come obiettivo di controllo

La norma ISO/IEC 27001:2022 tratta l’accesso come tema di controllo a sé stante: regole per il controllo degli accessi (A.5.15), assegnazione, verifica e revoca dei diritti di accesso (A.5.18) e registrazione delle attività (A.8.15) [7]. Chi allinea il proprio ambiente di revisione a questi controlli parla la lingua che revisori, autorità di vigilanza e controparti internazionali comprendono.

Per indagini con un legame con l’UE – ad esempio con collaboratori o società del gruppo in Germania – può essere rilevante anche il GDPR con i suoi requisiti sulla sicurezza del trattamento [8].

Un log che nessuno legge non protegge. Solo la verifica regolare trasforma i dati di accesso in una prova.

Dove si inceppa nella pratica

Punto deboleRischioContromisura
Account ancora attivi dopo la fine del progetto o del mandatoAccesso non autorizzato a dati riservatiData di scadenza per account, verifica a ogni chiusura di progetto
Account condivisi («Admin», «Team di revisione»)Le azioni non sono attribuibili a una personaAccount personali, autenticazione a due fattori
Ruoli assegnati in modo troppo ampioI revisori possono esportare o cancellareRuoli secondo il need-to-know, diritti di esportazione e cancellazione separati
Rappresentanti della mandante con accesso completoIndipendenza dell’indagine contestabileAccesso ai risultati anziché ai dati grezzi, verifica dei conflitti di interesse
Autorizzazioni verificate solo all’aperturaAllargamento progressivo della cerchiaVerifica periodica degli accessi con approvazione
Più workspace, team diversiSi perde la visione d’insieme, barriere informative lacunosePanoramica trasversale per persona e ruolo
Log solo nel sistema stessoLa prova cade insieme al sistemaEsportare i log e conservarli separatamente

Dal log alla prova

Ogni piattaforma di revisione seria gestisce utenti, ruoli e attività. Il problema è raramente che i dati manchino. Il problema è che sono sparsi: per workspace, per elenco utenti, per modello di ruoli. Un tribunale, un’autorità di vigilanza o un consiglio di amministrazione vuole però una risposta semplice: chi aveva quale accesso a quali dati, e quando – e chi lo ha approvato?

Una prova di accesso utilizzabile ha quindi tre caratteristiche:

  1. Completa: comprende tutti i workspace, tutti gli utenti e tutti i ruoli – non solo il progetto in corso.
  2. Datata: mostra lo stato in un determinato momento e può essere ripetuta, così che i cambiamenti diventino visibili.
  3. Leggibile: una giurista senza conoscenze tecniche la comprende senza spiegazioni.

In Prism Discovery estraiamo automaticamente, tramite l’interfaccia di programmazione, workspace, utenti e autorizzazioni della nostra piattaforma di revisione Farsight e li condensiamo in un rapporto di audit. Mostra, per ogni workspace, chi vi ha accesso e con quale ruolo e, per ogni persona, a quali workspace può accedere. Integrato con dati di utilizzo e di archiviazione, alimenta un dashboard che rende lo stato visibile in modo continuo. Il rapporto viene redatto alla chiusura del progetto e periodicamente, e archiviato con il progetto – come parte della documentazione, non come ricostruzione a posteriori.

Conclusione: cinque domande per ogni ambiente di revisione

  1. Ogni persona ha un proprio account, e ogni azione è attribuibile a una persona?
  2. I ruoli rispettano il principio del need-to-know – in particolare per i diritti di esportazione e cancellazione?
  3. È garantito che nessuno abbia accesso chi potrebbe essere a sua volta oggetto dell’indagine?
  4. Le autorizzazioni vengono verificate periodicamente e revocate alla fine del progetto?
  5. Lo stato degli accessi può essere provato per qualsiasi momento – separatamente dal sistema che contiene i dati?

Dove una di queste domande resta aperta, non è il contenuto a essere contestabile, ma l’ambiente in cui è stato esaminato. La catena di custodia non finisce con il caricamento. Arriva fino all’ultimo account che ha ancora accesso.

Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per la valutazione giuridica del Suo caso si rivolga a uno studio legale.


Fonti

[1] ISO/IEC 27037:2012 – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence – https://www.iso.org/standard/44381.html

[2] Codice penale svizzero (CP), RS 311.0 – https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it

[3] Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR), RS 952.0 – https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/51/117_121_129/it

[4] Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1 – https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/it

[5] Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), RS 235.11 – https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/it

[6] Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT/EDÖB): Technische Empfehlungen für die Protokollierung gemäss Art. 4 DSV, versione 1.0, 15 settembre 2023 – https://www.edoeb.admin.ch

[7] ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements, allegato A – https://www.iso.org/standard/27001

[8] Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) – https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj